Abusivismo attività finanziaria
    Abusivismo attività finanziaria

    Le truffe finanziarie diventano ancora più pericolose se vengono poste in essere da soggetti non autorizzati.

    A questo proposito, bisogna premettere che la prestazione di servizi d'investimento, in considerazione della delicatezza dell'attività, è una attività riservata ad operatori autorizzati i quali devono essere costantemente vigilati ed iscritti in appositi albi pubblici, previa verifica dei necessari requisiti. E anche l'offerta di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata.

    Già solo operare senza le prescritte autorizzazioni è contrario alla legge, a prescindere che si pongano o meno in essere truffe.

    E' un po' come il guidare senza patente: si è sanzionati anche se in concreto non si commettono specifiche infrazioni alla guida. Infatti, come chi vuole guidare deve prima dimostrare di esserne in grado, allo stesso modo chi presta o offre prodotti finanziari deve avere i requisiti e le caratteristiche per farlo in modo corretto. D'altronde, in entrambi i casi le conseguenze negative possono essere assai gravi: si può provocare un incidente o si possono "bruciare" i risparmi di una vita.

    Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di abusivismo finanziario:

    • abusiva prestazione di servizi e attività di investimento – è lo svolgimento di attività riservate (es. collocamento di strumenti finanziari, gestione di portafogli, negoziazione di strumenti finanziari o valute, consulenza per investimenti ecc.) in assenza delle autorizzazione rilasciate dalle Autorità competenti;
    • svolgimento abusivo dell'attività di promotore finanziario (e dell'offerta fuori sede) - è l'esercizio professionale, da parte di una persona non iscritta all'Albo dei promotori finanziari, dell'offerta fuori sede (ad esempio a casa dei clienti) come agente, dipendente o mandatario di un intermediario;
    • offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico - si ha quando viene posta in essere o pubblicizzata un'offerta di prodotti finanziari (es. azioni, obbligazioni, contratti derivati, fondi comuni d'investimento, polizze assicurative a carattere finanziario, ecc.) senza la pubblicazione e il deposito presso la Consob o altra Autorità di un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda.

    Questi casi di abusivismo, nella realtà di tutti i giorni, sono più frequenti di quello che possa  sembrare. Ciò è anche dovuto alla recente larghissima diffusione di internet che - comportando il moltiplicarsi delle possibilità di contatto e, quindi, anche di pubblicizzare, proporre e concludere investimenti (attraverso siti web o e-mail) -  ha mutato l'abitudine degli investitori.

    Oggi, con sempre più frequenza, si concludono operazioni su strumenti finanziari via internet ma, purtroppo, tra di esse si possono nascondere attività illecite. Si pensi, infatti, che i due terzi delle ipotesi di abusivismo sottoposte all'attenzione della Consob riguardano attività poste in essere  tramite il web.

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