Invest Banca: altra condanna per il crack IBS Forex.

    Invest Banca: altra condanna per il crack IBS Forex.

    Il Tribunale civile di Firenze, con sentenza n. 1156/2020 del 22.05.2020, ha condannato nuovamente Invest Banca perché ritenuta responsabile con la fallita Ibs Forex dell’intero capitale investito nel Forex da un risparmiatore, andato interamente perduto.

    La vicenda. Nel Maggio del 2009 un professionista contattato da un procacciatore veniva convinto ad investire centinaia di migliaia di euro presso la finanziaria Ibs Forex, in quanto tale investimento si presentava il più sicuro e redditivo, rispetto agli altri (addirittura redditività fino all’8%).

    Le modalità dell’operazione, uguale per tutti i clienti di Ibs Forex e di Invest Banca, erano le seguenti. L’investitore doveva aprire un conto corrente dedicato presso Invest Banca e sottoscrivere due lettere di vincolo con le quali autorizzare Ibs Forex a prelevare in ogni momento le somme occorrenti all’investimento. Versati i soldi la finanziaria comasca li prelevava e li girocontava a se stessa, su di un conto omnibus aziendale, sempre interno all’Istituto stesso. Di lì poi il passo era breve per far perdere le tracce dei capitali all’estero (così come è stato accertato dal Tribunale Penale). Nel frattempo, la Ibs mandava ai propri clienti gli aggiornamenti sugli eccezionali rendimenti dell’investimento, finché i risparmiatori non hanno iniziato a chiedere di ritirare le somme investite. Di lì, per costoro non è stato più possibile recuperare alcunché e si è scoperto che ben 60 milioni di euro erano finiti nel nulla.

    Il malcapitato professionista si rivolgeva allo studio Spinapolice&Partners di Roma e, patrocinato dall’Avv. Giovanni Spinapolice, ha intentato causa alla Invest Banca Spa, difesa dalla studio Origoni & Partners, chiedendo la condanna della Invest Banca al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal mancato recupero delle somme investite e da quelli morali per i particolari profili di responsabilità emersi nella vicenda.

    In particolare, secondo la tesi dell’attore, l’Istituto avrebbe commesso diversi illeciti, primo dei quali, l’aver permesso, adoperandosi come banca d’appoggio – operatività non concessa all’Istituto - di una finanziaria autorizzata ai sensi dell’art.106 TUB, di gestire i patrimoni dei suoi clienti, attività svolta abusivamente dalla stessa finanziaria che avrebbe potuto soltanto svolgere attività di intermediazione in cambi. Inoltre, l’aver consentito di far confluire diversi milioni di euro, appartenenti a diversi investitori, sullo stesso conto aziendale, ha inevitabilmente prodotto una confusione patrimoniale vietata anche per la normativa sull’antiriciclaggio. Infine, e non da ultimo essendoci altri illeciti lamentati dalla difesa del risparmiatore, i contratti di investimento erano da considerarsi nulli, perché illegali, e tale nullità ai sensi dell’art. 1294 c.c. travolge tutti gli altri negozi ad essi collegati, così come il contratto di conto corrente, che fa sorgere nel correntista il diritto a chiedere la restituzione di quanto versato a titolo ripristinatorio.

    L’Istituto si è difeso adducendo la propria estraneità a tutta la vicenda e la correttezza del suo operato nell’aver dato seguito agli ordini della IBS Forex in forza delle autorizzazioni ricevute dal cliente con le lettere di vincolo.

    Il Tribunale di Firenze, così come aveva già fatto in precedenza, in una causa identica dove lo studio romano aveva assunto la difesa di oltre 40 investitori, accogliendo le argomentazioni del professionista, ha riconosciuto responsabile la banca, condannandola alla restituzione dell’intero investimento perduto, agli interessi di legge e ai danni morali. L’Istituto ha appellato la sentenza.

    Di seguito il testo integrale della sentenza.

    A cura di Marco Ricci

    Allegato:  Sentenza n. 1156/2020 pubbl. il 22/05/2020 RG n. 16240/2018 Repert. n. 2587 /2020 del 22/05/2020

     


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