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SVB fallisce e la Fed convoca una riunione di emergenza per prevenire una crisi bancaria e un'ondata di dissesti. Ma siamo davvero davanti a una nuova crisi finanziaria in stile Lehman Brothers?
La Silicon Valley Bank fallisce e la Federal Reserve convoca una riunione di emergenza per prevenire una crisi bancaria e un'ondata di dissesti tra le startup. Si tratta del maggiore fallimento di una banca con sede negli Stati Uniti da quando Washington Mutual è crollata al culmine della crisi finanziaria nel 2008.
Ma siamo davvero di fronte ad una nuova Lehman Brothers?
La Federal Reserve ha convocato una riunione di emergenza alle 17:30 (ora italiana) di oggi, lunedì 13 marzo, a porte chiuse, per esaminare e determinare i tassi di anticipo e di sconto che le Federal Reserve Banks dovranno applicare: il primo rappresenta la percentuale del valore del collaterale, cioè la garanzia che una banca è disposta a estendere come prestito. Il tasso di sconto invece si riferisce al tasso di interesse applicato alle banche commerciali e ad altre istituzioni finanziarie per i prestiti a breve termine concessi dalla Federal Reserve.
Il governo americano ha annunciato un piano per evitare che il fallimento della Silicon Valley Bank porti a una crisi bancaria o, peggio ancora, del sistema finanziario simile a quella di Lehman Brothers.
A evidenziare l'importanza della banca come «importante driver di lungo termine dell'economia» è Bill Ackman, che in un tweet del 10 marzo ha sottolineato come molte startup tech dipendano dai prestiti e dai depositi di contanti presso SVB. Ciò ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità di un «bailout del governo» per risolvere la situazione, evocando la crisi finanziaria globale del 2008.
Per il momento, tuttavia, il Tesoro, la Fdic (l'agenzia federale che assicura i depositi) e la Fed hanno assicurato che tutti i depositi dei clienti di SVB saranno disponibili da lunedì, compresi quelli sopra il limite dei 250.000 dollari già assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corp. Come ha fatto notare SVB, il 93% dei depositi non è infatti coperto da garanzia.
Inoltre, la banca centrale ha messo a disposizione una nuova finestra di liquidità per proteggere l'economia americana e rafforzare la fiducia nel sistema bancario. Il Tesoro ha però precisato che il piano non implica alcun salvataggio. Il governo e la Fed mirano a disinnescare i timori di un effetto contagio dal fallimento della banca e a tutelare le startup tecnologiche e non solo che avevano depositi alla Silicon Valley Bank e che ora rischiano di non poter pagare degli stipendi ai dipendenti.
Alla luce dei recenti fatti, alcuni osservatori, tra cui gli economisti di Goldman Sachs, si sono spinti a speculare che la banca centrale Usa, nella riunione di politica monetaria in programma il 21 e 22 marzo, potrebbe rivedere l'intenzione di una stretta più aggressiva dei tassi per prevenire una nuova tempesta sui mercati. Secondo Goldman c'è una notevole incertezza riguardo alle decisioni della Fed dopo la prossima riunione di marzo.
I mercati azionari mondiali si sono svegliati sotto una pioggia di vendite, alimentando i timori che quello di SVB non sia un caso isolato.
Molti economisti temono l'effetto «doom loop», ossia un circolo vizioso tra l'andamento dei titoli di Stato e le banche, nel quale all'aumentare del rendimento dei titoli di Stato diminuisce il valore di mercato delle banche che più detengono titoli nei loro bilanci.
Come hanno osservato alcuni strategist di fondi, «la situazione di SVB ricorda che molte istituzioni siedono su ingenti perdite non realizzate legate alle loro partecipazioni nel mercato del reddito fisso”.
Secondo il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt, le imprese del settore tecnologico sono a rischio. Analogamente, il ministro indiano della tecnologia sta valutando le possibili conseguenze del fallimento di SVB sulle startup in India. La piattaforma ecommerce Etsy ha annunciato un ritardo dei pagamenti ai propri rivenditori in tutto il mondo.
Altri economisti ritengono che»questa volta è diverso". Tra questi, Corrado Passera, il fondatore di Illimity Bank ritiene che in Europa il controllo delle banche centrali sull'equilibrio finanziario delle banche è molto più accurato.
Le banche con attivi superiori a 10 miliardi di euro (come Intesa, Unicredit, Banco Bpm, ecc.) sono soggette alle regole di Basilea 3, che valutano la liquidità, i requisiti patrimoniali e la concentrazione dei rischi. Ciò implica che tali banche non sarebbero in grado di ripetere ciò che ha fatto la Silicon Valley Bank, ovvero raccogliere depositi a breve termine per investirli in asset a lungo termine per una cifra di 200 miliardi di dollari. In altre parole, i controlli in Europa sono molto più accurati, il che potrebbe evitare casi come quello di SVB.
Kenneth Rogoff, presidente dell'Istituto di economia internazionale di Harvard, osservando il panico diffuso tra i banchieri e gli imprenditori di Wall Street non esclude nuovi fallimenti, specie per quelle banche più esposte al settore hi-tech e delle startup, che hanno sempre bisogno di liquidità, ma per il momento ritiene che il danno sia circoscritto al settore tecnologico.
In sintesi, la crisi della Silicon Valley Bank sta provocano non poca preoccupazione per l'intero sistema bancario e finanziario globale, poiché ha evidenziato le vulnerabilità delle banche specializzate nelle startup tech e dell'industria crypto. Tuttavia, il governo americano ha reagito prontamente con un piano per proteggere i depositi dei clienti e rafforzare la liquidità dell'economia. Anche se non è stato previsto un salvataggio, questo intervento sembra progettato per prevenire una crisi bancaria e proteggere le startup tecnologiche. Alla luce di ciò, gli esperti stanno discutendo la possibilità che la Fed possa rivedere la propria politica monetaria per prevenire una nuova tempesta sui mercati ed evitare un rischio sistemico.
Fonte: Money.it - Link
Il Tribunale cantonale di Zurigo ha respinto la causa intentata da un cliente di UBS contro la banca. L'uomo riteneva l'istituto responsabile delle perdite derivanti da operazioni valutarie rischiose. Aveva scommesso sull'aumento dei tassi di cambio del rublo durante l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014.
L'uomo chiedeva a UBS un risarcimento di circa 1,5 milioni di franchi, secondo la sentenza recentemente pubblicata. Come già il tribunale di grado inferiore, anche il Tribunale cantonale ha respinto la richiesta.
Il cliente della banca, che vive in Germania, ha condotto diverse operazioni di cambio a termine per sé e per i suoi figli tramite UBS da marzo a settembre 2014. Il volume delle transazioni ammontava all'equivalente di oltre 5 milioni di franchi.
Nel corso del 2014, con l'annessione della penisola ucraina di Crimea da parte della Russia, il valore del rublo ha subito un brusco calo. Mentre all'inizio del 2014 un rublo valeva ancora circa 2,7 centesimi, il 16 dicembre è temporaneamente crollato a 1,2 centesimi.
Questa fluttuazione, effettivamente forte, nel giro di un giorno è diventata la rovina del cliente di UBS. Poiché le perdite contabili sulle sue posizioni erano diventate troppo elevate, la banca le ha liquidate. Ciò ha comportato per il cliente una perdita di circa 1,5 milioni di franchi. Se il cliente avesse depositato tempestivamente ulteriori garanzie, le posizioni sarebbero potute rimanere aperte nonostante l'aumento delle perdite.
Il tribunale ha dovuto stabile se la banca ha agito correttamente, ossia se ha informato per tempo il cliente del problema e se gli ha dato tempo sufficiente per depositare il denaro. Il ricorrente ritiene di no e sostiene che sarebbe stato disposto a fornire più garanzie. Per lui era chiaro «che la valuta russa non sarebbe mai caduta a picco».
La banca, invece, ha affermato che tra le 14:30 e le 15:00 di quel giorno ha chiamato il cliente chiedendogli di fornire «immediatamente» ulteriori garanzie. In caso contrario, le operazioni a termine sarebbero state chiuse.
La sentenza non è ancora definitiva. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale.
La Banca popolare di Bari dovrà restituire gli 88mila euro che un agricoltore 61enne di Eboli aveva investito e poi perso a seguito del crac dell'istituto. A condannarla è stato il Tribunale di Bari: l'azionista aveva dichiarato di "non essere disposto ad accettare perdite" e di voler "proteggere nel tempo il capitale investito", ma la banca gli avrebbe proposto invece titoli a medio-alto rischio.
Fonte: La Repubblica - Link
Con il provvedimento in oggetto, la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, si è espressa sugli obblighi informativi ricadenti sulla banca nel caso di operazioni concluse dalla clientela sul portale di trading online della banca stessa.
A partire dal 2006 un investitore privato ha acquistato e rivenduto vari titoli e derivati attraverso il servizio di investimento online della banca subendo notevoli perdite, nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.
Parte degli ordini era avvenuta ancora quando l’intera materia era regolata dal Reg. Consob n. 11522/1998, stando al quale, a parere dell’investitore, ogni investimento doveva essere accompagnato da consulenza ed informativa specifica da parte dell’intermediario, mentre quelli a partire dal 02.11.2007, rientravano nelle previsioni del Reg. Consob n. 16190/2007, che escludeva la modalità di execution only per i prodotti finanziari complessi.
Nonostante l’odierno attore fosse un cliente privato con conoscenze basilari di borsa e finanza tutte le operazioni avvenivano con una quasi totale assenza di informazioni da parte del gestore del servizio, sottolineando come gli acquisti fossero stati effettuativi in autonomia dal cliente e respingeva ogni addebito.
La Corte d’Appello bolzanina ha sostanzialmente confermato che per quanto riguarda gli acquisti effettuati in data antecedente al novembre 2007, sotto il Reg. Consob n. 11522/1998, gli intermediari erano obbligati ad effettuare consulenze e fornire ogni informativa anche per gli acquisti effettuati in proprio in modalità telematica, non essendo prevista diversa procedura dalla normativa in vigore.
Tale differenziazione veniva, invece, introdotta dal Reg. n. 16190/2007, che introducendo la modalità di intermediazione finanziaria di execution only, la escludeva per prodotti complessi e, sostanzialmente, ad alto rischio, per i quali la banca risultava obbligata a fornire idonea informativa al risparmiatore.
Inoltre, evidenzia la Corte d’Appello, l’inizio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale va correlato nell’interesse del danneggiato a farlo valere.
Tale interesse non acquista consistenza nel momento in cui si verifica la violazione contrattuale in sé, vale a dire, nel caso per cui è processo, quando l’intermediario non ha adempiuto i suoi obblighi informativi.
Il diritto risarcitorio assume consistenza successivamente, quando l’inadempimento ha determinato una percepibile diminuzione della sfera patrimoniale dell’investitore.
Pertanto, la prestazione del servizio di investimento mediante trading online non può certo tradursi in un affievolimento nella tutela del cliente. Sicché, la banca, quando eroga il servizio in modalità telematica, per poter dimostrare di aver assolto pienamente gli obblighi di informativa deve aver adottato delle procedure che possano essere considerate come del tutto equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato in presenza del cliente.
Ad esimente dell’inosservanza degli obblighi legali prima che contrattuali a carico dell’intermediario non può, certo, valere il consenso reso dal risparmiatore con una dichiarazione liberatoria.
Infatti, sottolinea la Corte d’Appello, il patto o dichiarazione liberatoria, integrativo dei contratti di deposito titoli e di trading online, soggiace, da un lato alla disposizione dell’art. 1229 c.c. in tema di nullità dell’esclusione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo, colpa grave o di violazione di norme di ordine pubblico.
Soggiace altresì a quella di cui all’art. 36 cod. consumo in tema di nullità (di protezione) delle clausole comportanti uno squilibrio a carico del consumatore, che si risolvano, in caso di inadempimento del professionista, in una limitazione nella proposizione delle azioni nei suoi confronti.
Inoltre, in base al secondo comma dell’art. 1229 c.c. sono nulle le clausole dirette ad esonerare il debitore dalla responsabilità contrattuale nel caso in cui il fatto proprio o dei propri ausiliari costituisca violazione di norme di ordine pubblico.
Sicché, in una tale evenienza, la clausola d’esonero è nulla anche nell’ipotesi di inadempimento per colpa lieve.
Detto questo, nella specie, si riscontra una doppia violazione contrattuale dell’intermediario. Essa è consistita, da un lato, nell’omessa somministrazione delle informazioni normativamente dovute al proprio cliente. Dall’altro, e anteriormente a questa violazione, l’intermediario ha inadempiuto il suo obbligo contrattuale di erogare i servizi di intermediazione finanziaria per il tramite di una piattaforma di trading online che gli consentisse di assolvere correttamente i propri obblighi informativi e comportamentali.
Fonte: DB - Link
In un recente rapporto pubblicato dalla Commissione Anatocismo dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali – AMASES, alcuni Autori propongono una personale lettura relativa alla tematica dell’anatocismo nei prestiti graduali, giungendo alla conclusione che gli ammortamenti comunemente utilizzati sul mercato del credito (Piano di Ammortamento Standardizzati Tradizionali – PAST) siano del tutto legittimi in relazione all’art.1283 cc.
Ad un’attenta lettura, però, le conclusioni a cui giungono gli Autori appaiono incoerenti con lo stesso sviluppo del lavoro: nonostante gli Autori riconoscano che esiste una classe di ammortamenti in regime composto (costituita dai prestiti elementari in regime composto) in cui la violazione dell’art.1283 cc è inequivocabile (cfr. pp.20-21 del rapporto), dall’altro concludono che, in generale, i PAST in regime composto sarebbero del tutto legittimi.
A riguardo, ricordando che qualsiasi prestito graduale può essere decomposto come somma di prestiti elementari, non si comprende come la violazione dell’art.1283 che gli Autori riscontrano in ognuno dei prestiti elementari in regime composto, possa poi scomparire nel prestito graduale in regime composto, ottenuto come somma di tali prestiti elementari.
Tra l’altro, la proprietà di decomposizione dei prestiti graduali in prestiti elementari è stata mostrata anche da alcuni degli stessi Autori del rapporto, in precedenti lavori.
Infine, bisogna osservare che gli Autori basano tutto il proprio sviluppo su alcune regole di progettazione dei piani di ammortamento PAST, individuando come prima regola “Reg.1” che la quota interessi sia ottenuta dal prodotto diretto tra il tasso periodale e il debito residuo: ebbene, tale regola vale solo in regime composto e assume una diversa formulazione in regime semplice.
Applicando la corretta regola per il calcolo della quota interessi in regime semplice, si dimostra che per i prestiti elementari in regime semplice, si preclude la possibilità di generare interessi su interessi.
Fonte: Openstat.it - Link
Leggi anche
"Rapporto scientifico 2022/01 AMASES"
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